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Ad esempio: Tizio acquista da Caio (compravendita tra PRIVATI)
un immobile a 100.000 euro; per Tizio è la "prima casa"
(*)
dovrà pagare:
- 3.000 euro
di Imposta di Registro (3% di 100.000)
- 168 euro di
Imposta Ipotecaria
- 168 euro di
Imposta Catastale
Ovviamente andranno aggiunti in seguito anche i costi del
NOTAIO (atto di vendita + eventuale atto di
Mutuo) che variano da zona a zona e, qualora sia intervenuta nella trattativa,
le provvigioni dell'Agenzia Immobiliare
(mediamente il 3% al netto d'IVA)
Se invece Tizio acquista dell'Impresa Caio lo stesso immobile,
sempre come "prima casa", dovrà pagare:
- 4.000 euro
di IVA
- 168 euro di
Imposta di Registro
- 168 euro di
Imposta Ipotecaria
- 168 euro di
Imposta Catastale
Ovviamente sempre da aggiungere eventuali costi di
NOTAIO e
Agenzia Immobiliare.
NOTA BENE
Si segnala che
la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006) prevede la possibilità
nelle compravendite tra privati (e SOLO tra
privati, no con Imprese!) di venire tassati sul valore catastale
dell'immobile anziché sul corrispettivo convenuto tra le parti dichiarato
nel rogito.
Dichiarare nell'atto di acquisto il prezzo pagato comporterà senz'altro un
aumento della parcella notarile: gli onorari, infatti, sono rapportati al
valore dell'immobile. Tuttavia, la Finanziaria 2006 obbliga i notai a
ridurre, in questi casi, il proprio onorario del 20%. È questo un diritto
riconosciuto al contribuente.
Ovvero, riprendendo il primo esempio,
ipotizziamo un valore catastale dell'immobile pari a 60.000 euro
(solitamente è un valore SEMPRE abbastanza inferiore al valore di vendita);
Avremo quindi:
- Valore di Vendita: 100.000 euro
- Rendita Catastale: 60.000 euro
Di conseguenza i costi da sostenere saranno
i seguenti:
- 1.800 euro
di Imposta di Registro (3% di 60.000)
- 168 euro
di Imposta Ipotecaria
- 168 euro
di Imposta Catastale
Le tariffe del NOTAIO e dell'eventuale
Agenzia Immobiliare partiranno invece sempre dal valore di Vendita ovvero
dai 100.000 euro, ma il vantaggio per l'acquirente resta comunque
consistente.
(*)
Per il fisco, per "prima casa" si
intende posseduta in proprietà, usufrutto, nuda proprietà o in uso, anche se non
ci si vive. La "prima casa" gode delle agevolazioni ai fini delle imposte sui
trasferimenti immobiliari (di registro, iva, ipotecarie e catastali).
L’abitazione principale, invece, è la casa in cui ci si vive, cioè la dimora
abituale del contribuente e/o dei suoi familiari. L’abitazione principale gode
delle agevolazioni ai fini della imposta I.C.I. e sui redditi.
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