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CALCOLA LA PARCELLA DEL NOTAIO

(in collaborazione con il sito del Collegio dei Notai dei Distretti Riuniti di Como e Lecco)

Compravendita con contestuale mutuo
Prezzo compravendita (in €); (es 1000)
Valore Ipoteca* (in €); (es 1000)Ordinario Fondiario
Compenso (in €): 0,0

* ATTENZIONE Inserire il valore della IPOTECA e non quello del mutuo

Gli istituti di credito richiedono che l'iscrizione ipotecaria sia di primo grado e preceda la consegna della somma al finanziato: solitamente la somma, pur se praticamente già erogata (e contestualmente costituita in deposito cauzionale) viene resa disponibile solo dopo la regolare iscrizione dell'ipoteca. L'iscrizione avviene inoltre per un valore superiore al finanziamento erogato (solitamente tra il 150% e il 200%).

Ad esempio: prezzo compravendita 100.000€, mutuo 80.000€, ipoteca presunta 160.000€.

L'ipoteca dunque non copre solo il capitale erogato, ma anche:
- gli interessi nella misura concordata;
- gli eventuali interessi di mora nel caso di ritardi o mancato pagamento delle rate;
- i premi assicurativi;
- gli oneri erariali, i tributi, le spese, gli oneri notarili, professionali, ecc.;
- le spese giudiziali che la banca dovesse sostenere per il recupero di quanto dovuto.
Tale maggiore copertura tutela la banca ma non genera maggiori costi per il cliente se non per l'importo dei costi notarili, commisurati al valore dell'ipoteca.

L'ipoteca che grava su un immobile si estende anche alle sue "pertinenze" (ad esempio un garage).

Esse sono costruzioni che, pur conservando la loro natura di individualità fisica, sono assoggettate in modo attuale e permanente a servizio e ornamento di un altro immobile Ne consegue che non occorre farne specifica descrizione nel titolo e nella nota. C'è da precisare che la pertinenza può anche essere separata dal bene immobile cui è funzionalmente legata e che di tale pertinenza si può disporre separatamente dalla cosa principale.


Ricordati che se il mutuo è erogato da una finanziaria pagherai un'imposta molto gravosa sull'ipoteca: il 2% del valore dell'ipoteca, contro solo lo 0,25% dell'importo del mutuo se l'ente erogatore è una banca.
Se una volta estinto il mutuo intendi vendere l'immobile occorrerà dimostrare all'acquirente che su di esso non esistono vincoli; dovrai quindi chiedere alla banca l'assenso alla cancellazione dell'ipoteca. Tieni presente che diverse banche richiedono una commissione per rilasciare tale assenso, e i tempi per il rilascio dell'assenso possono essere lunghi. La cancellazione avviene tramite atto notarile: comporta dei costi ridotti ma è sempre meglio chiederne una stima preventiva.

 

 NOTA BENE

Il calcolo del costo degli atti in questo sito non ha rilevanza legale e NON può in alcun modo sostituire l'intervento professionale del Notaio. Si invita, pertanto, a verificare ciascuna fattispecie con il proprio notaio di fiducia.

Quanto viene corrisposto al notaio comprende sia la retribuzione della sua prestazione professionale, sia il rimborso delle imposte, tasse, diritti, e altre spese che la pratica comporta.

Queste ultime anticipazioni possono essere (specie per le operazioni immobiliari) di importo elevato ed il notaio, quando l'atto è stato stipulato, è obbligato a pagarle in proprio.

Per questa ragione il notaio può rifiutare la propria prestazione se non gli vengono messe a disposizione le somme necessarie.

Il cliente ha il diritto di conoscere il dettaglio analitico delle spese che il notaio deve sostenere nel suo interesse anche se nella fattura sono espresse sinteticamente.

La richiesta di preventivi può essere soddisfatta con precisione solo quando il notaio possieda tutti gli elementi e tutta la documentazione necessaria per valutare la pratica.

Va ricordato peraltro che, come per ogni altra prestazione professionale, il criterio del costo non è quello migliore per orientare la scelta.

I Consigli notarili (Organi locali di disciplina e vigilanza sui notai) , quando ne vengono richiesti hanno il dovere di verificare la congruità delle parcelle dei notai.


Cfr. Decreto Ministeriale del 27 novembre 2001, con le rettifiche formali che hanno uniformato le Tabelle al dettato della Tariffa (approvate all'unanimità dal Consiglio nazionale del notariato con deliberazione del 1° febbraio 2002, n. 1/1516).

Il provvedimento contenente la "Determinazione della tariffa degli onorari, dei diritti, delle indennità e dei compensi spettanti ai notai" è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 292, 17 dicembre 2001, Serie Generale.


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Ultimo aggiornamento: giovedì febbraio 22, 2007.