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INTERVENTI SULLA CASA: DETRAZIONI FISCALI
(legge finanziaria 2007, articolo 1, commi dal 344 al 352)

Sono detraibili dalle tasse, in sede di dichiarazione dei redditi:

- le spese sostenute entro il 31/12/07, documentate, relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che consentano un risparmio energetico annuale -sull'energia primaria per il riscaldamento- di almeno il 20% rispetto ai valori di legge (d.lgs.192/2005 allegato C, numero 1, tabella 1).
Quota di detrazione dall'imposta lorda: 55% degli importi rimasti a carico del contribuente.
Importo massimo detraibile: 100.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.


Nota: la stessa detrazione spetta per edifici in costruzione, con data di inizio lavori entro il 31/12/07 e terminati entro i tre anni successivi, qualora gli stessi si dotino di strumenti per ridurre il fabbisogno di energia primaria del 50% rispetto ai valori di legge di cui sopra.

- le spese sostenute entro il 31/12/07, documentate, relative ad interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unita' immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi. La condizione per usufruire del beneficio e' che siano rispettati i "requisiti di trasmittanza termica U" , che dipendono dalla zona climatica del comune e dal tipo di struttura, fissati nella tabella 3 allegata alla finanziaria.
Quota di detrazione dall'imposta lorda: 55% degli importi rimasti a carico del contribuente.
Importo massimo detraibile: 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.


- le spese sostenute entro il 31/12/07, documentate, relative all'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e universita'.
Quota di detrazione dall'imposta lorda: 55% degli importi rimasti a carico del contribuente.
Importo massimo detraibile: 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.


-le spese sostenute entro il 31/12/07, documentate, per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione.
Quota di detrazione dall'imposta lorda: 55% degli importi rimasti a carico del contribuente.
Importo massimo detraibile: 30.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.


COME USUFRUIRE DEI BENEFICI
Il ministero dell'economia ha emesso, nel Febbraio 2007, un decreto attuativo per l'applicazione dei suddetti benefici. Viene specificato, in breve:
- possono usufruire delle detrazioni le persone fisiche o giuridiche che sostengono le spese per lavori su edifici esistenti da loro posseduti o detenuti. Tra le persone fisiche sono ammessi, oltre ai proprietari, i titolari di un diritto reale sul bene (usufrutto, etc.), gli inquilini o i comodatari e i condomini nel caso di lavori sulle parti condominiali. Le spese detraibili sono quelle sostenute fino al 31/12/2007;
- vengono definiti i tipi di interventi che possono beneficiare della detrazione, ovvero quelli che comportino una riduzione della trasmittanza termica degli elementi opachi costituenti l'involucro dell'edificio e delle finestre, e gli interventi impiantistici concernenti la climatizzazione invernale e/o la produzione di acqua calda. Sono incluse inoltre le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi nonche' inerenti la redazione degli attestati.
- Gli adempimenti sono:
* affidarsi ad un tecnico abilitato che attesti la corrispondenza degli interventi ai requisiti previsti dalla legge. In alcuni casi puo' eseguire queste funzioni il direttore dei lavori;
* acquisire tutta la documentazione necessaria, ovvero la copia dell'attestato di certificazione energetica o dell'attestato di qualificazione energetica (a seconda del tipo di intervento) emesso da un tecnico abilitato e la scheda informativa relativa agli interventi realizzati con determinati dati specificati dal decreto attuativo (allegato E);
* inviare detta documentazione, entro 60gg dal termine dei lavori (e comunque entro il 28/2/2008), all'ENEA attraverso il sito
www.acs.enea.it (disponibile dal 30/4/07) oppure per raccomandata semplice specificando il riferimento “finanziaria 2007-riqualificazione energetica”.
* pagare gli interventi tramite bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il proprio codice fiscale e la partita IVA (o il codice fiscale) del beneficiario.
* conservare tutta la documentazione (attestati, fatture, bonifici, etc.) per almeno cinque anni ed esibirla su richiesta dell'amministrazione finanziaria.


Tutti i dettagli al riguardo possono essere approfonditi leggendo direttamente il testo del decreto attuativo del ministero dell'economia al link: www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/energia_clima/index.html

Nota importante: le suddette detrazioni non sono cumulabili con quelle previste da altre disposizioni di legge, come per esempio la detrazione del 36% per le ristrutturazioni edilizie da tempo in vigore. Dato che le opere agevolate del 55% rientrano tra quelle per le quali e' usufruibile la detrazione del 36%, e' ovvio che fa fatta una scelta tra le due soluzioni. La nuova detrazione e' molto vantaggiosa perche' si puo' “spalmare” in tre anni invece che in dieci ed i tetti di spesa sono, in molti casi, piu' alti di quelli della “vecchia” agevolazione del 36%. Una valutazione e' comunque soggettiva e complessa, e va fatta, semmai, con l'aiuto di un esperto fiscale.

Per le informazioni sulla detrazione del 36% si rimanda alla lettura della scheda pratica Restaurare un immobile detraendo il 36% dalle tasse


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Ultimo aggiornamento: venerdì aprile 06, 2007.